Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.L. 30/11/2005 n. 245

2. Fermo quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni, fino alla cessazione degli effetti delle ordinanze di protezione civile, adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, rispetto a contesti diversi da quelli di cui al comma 1, resta sospesa ogni azione esecutiva, ivi comprese quelle di cui agli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile e quelle di cui agli articoli 26 e seguenti del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, ed all'articolo 33 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, e sono privi di effetto i pignoramenti comunque notificati. ((2-bis. In tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la competenza di primo grado a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e dei conse quenziali provvedimenti commissariali spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma.)) ((2-ter. Le questioni di cui al comma 2-bis, sono rilevate d'ufficio. Davanti al giudice amministrativo il giudizio è definito con sentenza succintamente motivata ai sensi dell'articolo 26, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, trovando applicazione i commi 2 e seguenti del- l'articolo 23-bis della stessa legge.)) ((2-quater. Le norme di cui ai commi 2-bis e 2-ter si applicano anche ai processi in corso. L'efficacia delle misure cautelari adottate da un tribunale amministrativo diverso da quello di cui al comma 2-bis permane fino alla loro modifica o revoca da parte del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, cui la parte interessata può riproporre il ricorso.))

3. Per le somme già anticipate dalla Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53, restano ferme le procedure di restituzione di cui al medesimo articolo.

Art. 4 - Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi

1. Il comma 3-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, è sostituito dal seguente: «3-bis. La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi è l'organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile. ((Per la partecipazione alle riunioni del- la Commissione ed ai suoi componenti non spetta la corresponsione di compensi, emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti o rimborsi spese.)) La composizione e le modalità di funzionamento della Commissione sono stabilite dal Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.».

Art. 5 - Misure per la raccolta differenziata

1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi della raccolta differenziata previsti dalla normativa vigente e per il superamento dell'attuale contesto emergenziale, fino al termine di cui all'articolo 1, comma 6, il Commissario delegato provvede, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad attribuire ai consorzi costituiti nei bacini identificati con la legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10, il compito di effettuare la raccolta differenziata degli imballaggi primari, ed eventualmente della frazione organica, dei rifiuti ingombranti, nonchè del- la frazione valorizzabile di carta, plastica, vetro, legno, metalli ferrosi e non ferrosi, utilizzando i lavoratori assunti in base all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2948 del 25 febbraio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1999. (( 2. Ai fini di cui al comma 1 è autorizzato a favore del Commissario delegato un contributo nel limite massimo di 8 milioni di euro per l'anno 2005 e di 22 milioni di euro per l'anno 2006, da assegnare ai consorzi.)) 3. Ove i consorzi indicati nel comma 1 non effettuino entro trenta giorni dall'affidamento del servizio la raccolta differenziata, il Commissario delegato, d'intesa con il presidente della regione Campania, sentiti i presidenti delle province, provvede al commissariamento dei consorzi.

4. A decorrere dal 1° giugno 2006, il presidente della regione Campania individua i costi da porre a carico dei consorzi, costituiti nei bacini identificati con la legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10.

5. Il Commissario delegato stipula convenzioni con il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) per avviare al recupero una parte dei sovvalli in uscita dagli impianti per la produzione di combustibile da rifiuto, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6 - Siti di stoccaggio provvisorio

1. I materiali destinati al recupero, prodotti negli impianti di lavorazione dei rifiuti solidi urbani esistenti nella regione Campania, sono mantenuti a riserva negli attuali siti di stoccaggio provvisorio fino alla definitiva messa a regime del sistema regionale integrato di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ((e comunque non oltre il 31 maggio 2007,)) assicurando comunque adeguate condizioni di tutela igienico-sanitaria e ambientale.

2. Al fine di garantire, in termini di somma urgenza, l'ordinata gestione dello smaltimento e recupero dei rifiuti nella regione Campania, il Commissario delegato realizza, ((nel rispetto della vigente normativa in materia,)) le discariche di servizio ed i siti di stoccaggio occorrenti fino alla cessazione dello stato di emergenza e prosegue i lavori per la realizzazione dei termovalorizzatori di Acerra e Santa Maria La Fossa, anche avvalendosi delle risorse finanziarie di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53.

Art. 7 - Copertura finanziaria ((1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 7, e 5, comma 1, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2005 e a 45 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate al reintegro del Fondo per la protezione civile ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decretolegge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinate dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2005, n. 266.))

Art. 8 -Cessazione di efficacia di talune disposizioni del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni dalla legge 15 aprile 2005, n. 53 e modifica al medesimo decreto-legge

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia gli articoli 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 2, commi 1 e 2, del decreto- legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3 del presente decreto.

2. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53, le parole: «tre sub-commissari» sono sostituite dalle seguenti: «un sub-commissario».

Art. 8-bis - Disposizioni in materia di procedimenti di competenza del Dipartimento della protezione civile ((1. In relazione ai peculiari contesti emergenziali in atto, nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al- l'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono esclusi dal campo di applicazione del medesimo articolo 20 i procedimenti di competenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonchè quelli di competenza dei Commissari delegati nominati ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.)) ((2. Per le motivazioni di cui al comma 1, limitatamente alle attività del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Commissari delegati di cui al comma 1, il termine previsto dall'articolo 181, comma 1, lettera a), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 luglio 2003, n. 196, è prorogato fino al 30 giugno 2006.))

Art. 8-ter - Modifiche all'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 ((1. All'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è aggiunto il seguente comma: «5-bis. Le somme che il Dipartimento della protezione civile trasferisce ad altre Amministrazioni dello Stato per la realizzazione di specifici piani, programmi e progetti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nello stesso anno di riferimento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze alle pertinenti unità previsionali di base dei relativi stati di previsione».))

Art. 9 - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

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